SRDII Disclaimer
EU Shareholder Rights Directive II (SRD II)
EU Shareholder Rights Directive II (SRD II)
Qual è l'obiettivo della direttiva (UE) 2017/828 Shareholder Rights Directive II?
La Direttiva dell'Unione europea 2017/828, denominata Shareholder Rights Directive II (SRD II), che modifica la direttiva Shareholder Rights Directive I («SRD I») si pone i seguenti obiettivi:
- migliorare la governance societaria di società i cui titoli sono quotati sui mercati regolamentati del SEE e
- incoraggiare il coinvolgimento a lungo termine degli azionisti nelle società in cui investono
La SRD II doveva essere recepita nell'ordinamento nazionale da tutti gli stati membri del SEE («stati membri»). Alcuni Stati membri applicano determinati obblighi della SRD II a strumenti finanziari diversi da azioni con diritto di voto. Il Regolamento di esecuzione UE 2018/1212 della Commissione (il «Regolamento»), che stabilisce i requisiti minimi di attuazione delle disposizioni della SRD II, è entrato in vigore il 3 settembre 2020.
La Direttiva SRD II ha un impatto sugli intermediari finanziari che offrono servizi di tenuta di conti titoli per conto dei relativi azionisti, coinvolgendoli nella trasmissione di informazioni lungo la catena dei depositari, ivi comprese informazioni transfrontaliere, tra l'emittente e l'azionista per agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti.
A chi si applica la SRD II?
- Società/emittenti con sede legale nel SEE e le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato del SEE
- Intermediari che offrono servizi di custodia di azioni, amministrazione di azioni o tenuta dei conti titoli per conto degli azionisti di titoli in scope
- Investitori istituzionali e gestori patrimoniali che investono in titoli in scope
- Il reporting SRD II si applica ai titoli in scope detenuti indipendentemente dal luogo in cui ha sede l'azionista interessato.
Identificazione degli azionisti (Art. 3 bis)
Identificazione degli azionisti (Art. 3 bis)
A chi deve rispondere UBS?
A un emittente o al suo agente.
Quali sono i dettagli minimi inclusi nella risposta informativa degli azionisti?
- Nome e recapiti dell'azionista (compresi l'indirizzo completo e, ove disponibile, l'indirizzo e-mail)
- Qualora sia una persona giuridica, il suo numero di registrazione o il suo identificatore unico, come l'identificatore della persona giuridica (codice LEI)
- Se l'azionista è una persona fisica, il codice fiscale nazionale o una modalità di identificazione alternativa
- Il numero di azioni detenute
Chi è considerato azionista ai fini della richiesta di informativa sugli azionisti ai sensi della SRD II?
A questa domanda risponde la legislazione nazionale, pertanto la definizione di azionista varia a seconda della giurisdizione.
Cosa succede se non voglio rivelare le mie informazioni?
L'intermediario è tenuto a rispondere alla richiesta di identificazione degli azionisti da parte di un emittente. I clienti non possono dunque rinunciare alla divulgazione delle informazioni richieste all'emittente richiedente.
La SRD II si allinea con la legislazione vigente sulla protezione dei dati, compreso il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR), assicurando che le persone siano identificate solo per richieste verificate e i dati siano conservati solo entro i termini di conservazione dei dati pertinenti.
In che modo UBS soddisfa i requisiti per l'identificazione degli azionisti?
UBS ha adottato una soluzione per gestire il processo di identificazione degli azionisti. Lo standard di messaggistica SWIFT ISO 20022 MX consente, infatti, la loro identificazione ai sensi degli standard del settore. Questa soluzione comprende la ricezione di richieste, la convalida di autenticità, l'inoltro di richieste all'intermediario successivo della catena e la presentazione di risposte all'emittente/agli agenti dell'emittente.
Quanto costa?
UBS attualmente non impone un costo aggiuntivo ai clienti o agli emittenti in relazione alle richieste di divulgare informazioni sugli azionisti.
Assemblee generali/Votazione per delega (Art. 3 ter/quater)
Assemblee generali/Votazione per delega (Art. 3 ter/quater)
In che modo UBS soddisferà gli obblighi relativi alle assemblee generali e alla votazione per delega?
UBS invierà le notifiche per le assemblee generali delle società quotate in borsa nell'ambito di applicazione dell'EU SRD II direttamente tramite il canale cliente concordato (ad es. e-Docs, lettera). Per votare in occasione dell'assemblea generale o per qualsiasi altra questione, gli azionisti possono utilizzare il contatto indicato nella lettera di notifica o contattare i loro consulenti alla clientela.
In seguito alla BREXIT, per determinati booking centre, UBS fornirà informazioni sulle prossime assemblee generali e comunicherà le istruzioni di voto relative alle azioni del Regno Unito.
Quanto costa?
Al momento UBS non applica tariffe per l'offerta di votazione per delega ai sensi della SRD II della UE.
Eventi societari
Eventi societari
Vi sono cambiamenti ai servizi di Corporate Action?
UBS non prevede alcun impatto sugli attuali servizi di Corporate Action forniti ai clienti.