Molti genitori vogliono trattare allo stesso modo i propri figli sul piano finanziario. Così, spesso, effettuano verso di loro donazioni simultanee e di pari importo, tralasciando però un’effettiva pianificazione dell’eredità. Un esempio tipico è la donazione di un immobile o dell’azienda di famiglia a un discendente e di liquidità di pari importo all’altro. Per la liquidazione della successione il legislatore prevede l’obbligo, in capo agli eredi, di apportare una compensazione in relazione a tutto quanto ricevuto dal testatore (genitore) in vita. Le grandi donazioni, come la cessione di immobili, aziende di famiglia o importanti patrimoni liquidi, devono essere normalmente considerate nella ripartizione dell’eredità. Tuttavia il valore delle attribuzioni può risultare diverso.
Insidioso accrescimento del valore
L’erede che riceve in donazione denaro contante è tenuto, nella liquidazione della successione, a portare in compensazione il valore nominale. L’altro erede, che invece ha ricevuto un immobile, deve procedere a una compensazione sulla base del valore commerciale nel giorno in cui il testatore è deceduto. Pertanto nella liquidazione della successione vengono prese in considerazione le variazioni di valore di un immobile tra il momento della donazione e il giorno del decesso del testatore, mentre, nel caso di donazioni in denaro, viene attribuito di norma solo il valore nominale originario.
Le cose si fanno ancora più complicate se a un discendente vengono donate quote societarie. Anche a queste donazioni, per la compensazione, occorre attribuire il valore commerciale delle quote societarie nel giorno del decesso del testatore. Il calcolo ha luogo almeno in misura corrispondente a un incremento di valore delle quote societarie attribuibile a fattori congiunturali. Qualora il discendente, dopo la donazione della ditta, vi subentrasse facendola crescere di valore grazie al proprio lavoro, non sarà tenuto a compensare il plusvalore che egli stesso ha creato. Forse per la prima volta da decenni viene praticamente quasi esclusa la determinazione delle ragioni per l’incremento di valore di un’azienda.
«Il pari trattamento quando si è in vita non basta.»
Nota: una pianificazione ai sensi del diritto ereditario è indispensabile per evitare conflitti. È auspicabile, ad esempio, stabilire contrattualmente il valore di compensazione di una donazione. Qualora si temessero delle violazioni della quota di legittima, ad esempio essendo prevedibili elevati incrementi di valore di un’azienda o poiché i restanti valori patrimoniali sono bassi, è auspicabile coinvolgere tutti gli eredi nella successione aziendale, regolamentandola tramite la sottoscrizione di un contratto successorio. Altrimenti sussiste il rischio che il discendente a cui è stata donata l’azienda debba successivamente dover fare i conti con le rivendicazioni di fratelli e sorelle. Ciò, nel peggiore dei casi, può portare alla vendita della ditta, in assenza di altri mezzi per soddisfare le richieste.
Lo stesso dicasi per le donazioni miste, ad esempio quando un discendente acquista la proprietà immobiliare o la ditta di famiglia a un prezzo di favore.
Stipulando contratti successori insorgono per i testatori obblighi informativi. Chi procede a una rinuncia all’eredità, con o senza controprestazione, dev’essere nelle condizioni di valutare a cosa rinuncia. Pertanto il testatore è tenuto a fornire informazioni sull’attuale stato del proprio patrimonio e, ove prevedibile, sulle possibilità e sui rischi correlati all’andamento patrimoniale. Ciò comprende, oltre a un’illustrazione del patrimonio attuale, anche le informazioni sulle prospettive e possibilità e sui rischi di incremento o diminuzione del patrimonio. Laddove il testatore non fornisse tali informazioni relative alle proprie condizioni patrimoniali, sussiste il rischio di una successiva impugnazione del contratto successorio. Ai fini di un’attestazione è raccomandabile stabilire in dettaglio l’ambito e l’ammontare del patrimonio del testatore nel contratto successorio. Anche qui, in assenza di specifici provvedimenti di diritto ereditario, sussiste il rischio che debba essere riconosciuta la differenza tra il valore commerciale dell’immobile o della ditta di famiglia e il prezzo di vendita effettivo troppo ridotto per motivi familiari nella divisione ereditaria. Ciò può determinare, nel caso di grandi incrementi di valore, pagamenti compensativi imprevisti.
Se una pianificazione dell’eredità venisse stabilita in modo vincolante, gli eredi farebbero bene a rispettarla. Una rinuncia all’eredità o una regolamentazione imprevista nel testamento o nel contratto successorio può infatti celare, anche a fronte di un’unanimità, sgradite sorprese dal punto di vista tributario. Nella maggior parte dei Cantoni, coniugi e discendenti sono esenti dalle imposte sulle donazioni e sull’eredità. L’erede che nella divisione ereditaria trae vantaggio da circostanze spontanee, come la rinuncia di un coerede, non riceve soltanto la propria parte di eredità effettiva, ma anche una cosiddetta donazione (trasversale) di un coerede. Il diritto tributario prevede, per tali procedimenti, che l’erede rinunciatario debba corrispondere l’imposta ereditaria ordinaria a proprio carico. Il coerede beneficiario è invece tenuto a versare l’imposta ereditaria per la propria quota di eredità più le imposte sulle donazioni per la donazione trasversale. L’ammontare dell’imposta sulle donazioni dipende dal grado di parentela tra l’erede rinunciatario e quello beneficiario e dall’ammontare della rinuncia.
I casi più frequenti sono quelli in cui i genitori dispongono di lasciare ai propri figli determinati valori patrimoniali, ma questi ultimi li ripartiscono in modo diverso. In questi casi non si applicano quasi mai delle imposte ereditarie poiché i passaggi patrimoniali tra genitori e figli sono esentasse. Le donazioni trasversali tra fratelli e sorelle vengono però tassate, a seconda dei Cantoni, con un’aliquota che va dal 4 al 23 %.
«Una rinuncia all’eredità può celare sgradite sorprese dal punto di vista tributario.»
Oliver Arter è consulente presso lo studio legale internazionale Froriep di Zurigo. Samuel Ramp è avvocato nello studio legale Fischer Ramp Partner AG.