Nel mondo degli affari la fiducia fra due partner commerciali riveste un ruolo centrale. Eppure non sempre è scontata, come nel caso di un esportatore con un nuovo cliente straniero che ancora non conosce o in caso di esportazioni in un Paese con instabilità politiche ed economiche. Siccome praticamente nessun imprenditore può o vuole assumersi tali rischi, i crediti documentari forniscono una sicurezza.
Si tratta di strumenti operativi e di garanzia a tutela dell’esportatore e dell’importatore. Il primo ha la certezza che, dopo l’invio, la merce sarà pagata su presentazione di documenti conformi. A sua volta il secondo può contare sul fatto che l’addebito in conto è subordinato alla presentazione di documenti conformi da parte dell’esportatore, che dimostra così il proprio adempimento agli obblighi contrattuali. Se l’importatore richiede un termine di pagamento più lungo, con un credito documentario l’esportatore può concederlo, senza tuttavia dover attendere il pagamento, che sarà comunque corrisposto subito dopo la consegna.
«I crediti documentari possono costituire un argomento decisivo nelle trattative.»
Markus Baur dirige il settore UBS Trade & Export Finance da febbraio 2016.
Forme di crediti documentari
Soprattutto nel contesto economico odierno – in cui un esportatore svizzero a causa del franco forte e dei costi elevati è sottoposto a un’enorme pressione concorrenziale e a fronte di un livello dei tassi estremamente basso – termini di pagamento più lunghi possono costituire un argomento di vendita decisivo nelle trattative.
Esistono diverse forme di crediti documentari, ma il principio rimane sempre lo stesso: si tratta di strumenti di trasferimento del rischio, in cui sono le banche a farsi carico dei rischi dell’esportatore e dell’importatore.
Nell’ipotesi di un credito documentario confermato, per esempio, sia la banca dell’importatore che quella dell’esportatore si assumono un obbligo di pagamento. Tale strumento può trovare impiego nel caso in cui un esportatore in fase di trattativa con un potenziale acquirente in Turchia – tenuto conto dell’incerta situazione politica – desideri tutelarsi con una garanzia di pagamento. L’importatore in Turchia si reca presso la propria banca e, se non vi sono dubbi in relazione alla sua solvibilità, la banca si assume l’obbligo di pagamento, aprendo un credito documentario e inviandolo all’esportatore tramite UBS.
Sicurezza à la carte
UBS verifica la solvibilità della banca in Turchia, il rischio Paese e l’intero credito documentario. Se la verifica ha esito positivo, UBS conferma il credito documentario e si assume un obbligo di pagamento subordinato alla condizione che l’esportatore presenti i documenti necessari, quali fattura, distinta d’imballaggio e documento di trasporto, comprovando così la spedizione della merce. Successivamente UBS provvede ad accreditare il pagamento all’esportatore e inoltra i documenti per il pagamento alla banca in Turchia.
I crediti documentari confermati vengono principalmente impiegati per operazioni di export in un Paese caratterizzato da una situazione di incertezza economica e politica. Se l’imprenditore consegna invece in un Paese stabile, ma a un acquirente che ancora non conosce, di norma è sufficiente un credito documentario non confermato, in cui solo la banca dell’importatore si assume l’obbligo di pagamento.
Ottimizzare la liquidità
Oltre a questa garanzia, i crediti documentari offrono però molto di più: possono essere anche usati per concedere al compratore termini di pagamento più estesi, senza attendere il pagamento in prima persona. Per esempio, il fatto che un acquirente in India sia disposto a pagare la merce solo a sei mesi dalla consegna, potrebbe non essere più finanziariamente sostenibile per l’esportatore.
Un credito documentario confermato con pagamento differito può risolvere il problema: l’esportatore riceve il pagamento da UBS subito alla consegna e in seguito alla presentazione dei documenti necessari. La banca in India trasferisce l’importo solo sei mesi più tardi. In questo caso UBS si assume il rischio Paese e della controparte e l’esportatore non è costretto a richiedere un credito per far fronte al pagamento differito.
Pianificare per tempo
Una condizione indispensabile per i crediti documentari è che l’esportatore prenda il prima possibile contatto con UBS già durante le trattative di acquisto, così da verificare la banca dell’importatore e strutturare l’operazione con strumenti adeguati. Spesso è consigliabile che l’esportatore richieda preventivamente una bozza del credito documentario all’importatore e ne discuta con gli esperti di UBS.
Crediti documentari per tutti
I crediti documentari sono una garanzia nel commercio estero. Ne esistono diverse forme. Ecco le principali.
- Non confermato. Si assume un obbligo di pagamento soltanto la banca emittente (quella del compratore).
- Confermato. Anche la banca del venditore si assume un obbligo di pagamento, coprendo così i rischi Paese e del credere.
- A vista. Il pagamento ha luogo immediatamente alla presentazione dei relativi documenti.
- Con pagamento differito. Il pagamento ha luogo alla data di scadenza stabilita.
- Trasferibile. Il credito documentario può essere trasferito parzialmente o integralmente; complessivamente sono dunque coinvolte tre banche e tre parti commerciali.