Versamenti nel pilastro 3a
Importi massimi nel pilastro 3a a partire da 64/65 anni
In presenza di un reddito da lavoro soggetto all'AVS, è possibile continuare a versare nel pilastro 3a anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile AVS. Inoltre, il prelievo degli averi del pilastro 3a può essere rimandato al massimo fino all'età di 69 anni per le donne e di 70 anni per gli uomini.
Eccezione: versamento nell'anno del pensionamento
Se la persona interessata paga gli importi nella cassa pensioni fino al momento del pensionamento (ad esempio fine aprile), allora in tale periodo potrà anche versare l'intero importo "minore" nel pilastro 3a. Riprendendo a lavorare a maggio, non pagherà più gli importi della cassa pensioni. Nel lasso di tempo tra maggio e dicembre è quindi possibile versare nel pilastro 3a un ulteriore 20% del reddito netto dello stesso periodo. Complessivamente, però, non è possibile superare l'importo massimo previsto dal pilastro 3a.
Chi lavora a tempo parziale (p.es. al 50%) ed è soggetto all'obbligo contributivo AVS ma non è affiliato a una cassa pensioni può versare nel pilastro 3a?
Sì, anche chi lavora a tempo parziale senza LPP può versare nel pilastro 3a fino a un massimo del 20% del reddito da lavoro (netto), ma non più di CHF 35 280 (dal 2023).
Quanto può versare un lavoratore a tempo parziale nel conto di previdenza Fisca?
Può versare l'importo massimo previsto dalla legge per i lavoratori dipendenti con LPP, se è affiliato a una cassa pensioni.
In caso contrario, può versare l'importo previsto dalla legge per i lavoratori autonomi, vale a dire fino al 20% del reddito (netto) da lavoro, ma non più dell'ammontare stabilito dalla legge per le persone senza LPP.
Qual è l'importo massimo che può essere versato se lo stato ai fini della LPP cambia?
Nel caso dei lavoratori autonomi, l'importo non può superare il 20% del salario annuale derivante dall'attività autonoma o l'importo massimo consentito per le persone senza LPP. Non importa se l'intestatario della previdenza intraprende un'attività autonoma all'inizio o nel corso dell'anno.
Se si passa a un lavoro dipendente, l'ammontare massimo per le persone con LPP non può essere superato. Nel complesso, il versamento non può essere maggiore dell'importo massimo consentito per le persone senza LPP.
L'intestatario della previdenza che percepisce un sussidio di disoccupazione può effettuare versamenti nel pilastro 3a?
Sì, perché l'indennità di disoccupazione è considerata una forma di reddito che sostituisce quello da lavoro.
Nell'anno in cui viene meno il diritto all'indennità di disoccupazione è possibile detrarre l'importo massimo, anche se l'indennità è stata percepita solo per pochi mesi (v. art. 7 cpv. 4 OPP 3).
L'indennità di disoccupazione annua, però, deve essere almeno pari all'importo massimo per il pilastro 3a con LPP. Non è quindi possibile detrarre contributi superiori all'indennità stessa. Inoltre, l'ammontare massimo deve essere stato versato nel conto di previdenza Fisca prima che si estingua il diritto all'indennità.
Non appena questo viene meno, non sono più consentiti versamenti nel pilastro 3a, non essendo più disponibile alcun reddito soggetto all'AVS. I disoccupati già privati delle prestazioni assicurative non possono più versare denaro nel pilastro 3a fino a quando non iniziano nuovamente a esercitare un'attività lavorativa, dipendente o indipendente. Una persona prossima alla perdita delle prestazioni assicurative e che inizia a lavorare autonomamente nello stesso anno può effettuare versamenti nel conto di previdenza Fisca fino a un massimo del 20% del suo reddito da lavoro indipendente, e può inoltre detrarre l'ammontare massimo per intestatari della previdenza senza LPP, se non è ancora affiliata a un istituto di previdenza.