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In Svizzera, se non si dispone di capitale proprio sufficiente per l'acquisto di un immobile di proprietà, si possono utilizzare i fondi del pilastro 3a per la proprietà d'abitazioni. Leggete questo articolo per scoprire come fare e quali aspetti occorre considerare per la costituzione in pegno e il prelievo di averi del pilastro 3a

Prelievo e costituzione in pegno di capitale del pilastro 3a per la proprietà d'abitazioni

Nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (PPA) è possibile utilizzare i fondi della previdenza per la vecchiaia per l'abitazione propria. Almeno il 20% del prezzo di acquisto dell'immobile deve essere finanziato con mezzi propri. A tal fine si può utilizzare, ad esempio, la previdenza vincolata privata, ovvero il pilastro 3a.

È possibile utilizzare il capitale del 3° pilastro per il finanziamento di proprietà d'abitazioni ad uso proprio, lavori di rinnovo o ristrutturazione dell'abitazione propria, nonché per l'ammortamento di un'ipoteca in corso. Per la proprietà d'abitazioni, i fondi del pilastro 3a possono essere prelevati anticipatamente o costituiti in pegno. Nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, i prelievi dal pilastro 3a sono ammessi ogni cinque anni. Ai sensi di questa normativa, i coniugi e i partner delle unioni domestiche vengono considerati separatamente, dal momento che ciascuno ha diritto al proprio capitale indipendentemente dall'altro.

Il prelievo di fondi del pilastro 3a è regolamentato dalla legge

Nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, la legge consente il prelievo di capitale dal pilastro 3a in caso di avvio di un'attività lavorativa indipendente, emigrazione, per il riscatto di prestazioni della cassa pensione oppure in caso di riscossione di una rendita per invalidità. Sono ammessi prelievi parziali degli averi del pilastro 3a fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. In seguito si può prelevare solo il patrimonio totale del conto o deposito di previdenza 3° pilastro in un'unica soluzione. Sia in caso di prelievo anticipato che di costituzione in pegno, è possibile continuare a effettuare versamenti periodici, fino all'importo massimo stabilito per legge. In caso di erogazione dei fondi è prevista una tassazione.

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Il prelievo anticipato dal pilastro 3a assicura maggiore disponibilità di capitale proprio

In caso di prelievo anticipato di fondi del pilastro 3a, è possibile prelevare il capitale disponibile parzialmente o integralmente. A differenza di quanto accade per il 2° pilastro (cassa pensione), per il prelievo anticipato non è previsto alcun importo minimo. Gli averi prelevati anticipatamente possono essere utilizzati per coprire i mezzi propri richiesti per contrarre un'ipoteca .

Inoltre, grazie all'aumento di capitale proprio, è possibile abbassare l'ipoteca, riducendo anche i tassi ipotecari. Tuttavia, un'ipoteca di importo ridotto e con interessi ipotecari inferiori consente anche minori deduzioni fiscali.

Imposte applicabili in caso di prelievo dal pilastro 3a

In caso di pagamento, il capitale prelevato dal pilastro 3a viene tassato con un'aliquota ridotta e separatamente dagli altri redditi. Vengono cumulati tutti i pagamenti effettuati in un anno e, nella maggior parte dei cantoni, anche quelli dei coniugi o relativi alle unioni domestiche registrate. L'imposizione fiscale dei fondi previdenziali presenta notevoli differenze a livello regionale. Alcuni cantoni prelevano imposte fino a tre volte superiori rispetto ad altri.

In tutta la Svizzera, dopo aver prelevato fondi del pilastro 3a, non è possibile effettuare rimborsi, a differenza di quanto avviene per il 2° pilastro. Ogni anno è possibile solo versare solo l'importo massimo previsto dalla legge, che per il 2023 è fissato a 7056 franchi. I lavoratori che non sono affiliati a nessuna cassa pensione, possono versare ogni anno il 20% del reddito da lavoro netto, fino a un massimo di 35 280 franchi (dato aggiornato al 2023). Maggiore è il denaro prelevato dalla previdenza vincolata privata, minori sono gli averi risparmiati disponibili al momento del pensionamento.

Prelievo di fondi del pilastro 3a nel matrimonio

I coniugi possono richiedere i fondi previdenziali del 3° pilastro per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni indipendentemente l'uno dall'altro. La condizione per poter effettuare un prelievo di fondi dal pilastro 3a è che l'immobile faccia parte della proprietà comune dei coniugi o che entrambi siano comproprietari dell'abitazione ad uso proprio. In tal modo i coniugi possono ripartire i loro prelievi su diversi anni, ottenendo anche vantaggi dal punto di vista fiscale diversi a seconda dei cantoni.

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Incremento del capitale di terzi mediante costituzione in pegno di fondi del pilastro 3a

In caso di costituzione in pegno, il capitale del pilastro 3a non viene corrisposto ma viene costituito in pegno a favore di un'ipoteca della banca. La costituzione in pegno consente di incrementare il capitale di terzi. Dal momento che l'ipoteca è maggiore, si applicano maggiori interessi debitori che il debitore potrà detrarre dalle imposte.

In caso di costituzione in pegno, il denaro proveniente dal pilastro 3a non viene versato direttamente, ma resta sul conto o sul deposito. Di conseguenza, il capitale disponibile per la vecchiaia è maggiore. Gli averi di previdenza costituiti in pegno migliorano la sostenibilità del mutuatario e fungono da garanzia per la banca che eroga il credito. Tali averi si riducono solo in caso di realizzazione del pegno, quando la banca può pignorare il denaro proveniente dalla previdenza. La realizzazione del pegno entra in vigore solo se non è più possibile effettuare i pagamenti degli interessi dell'ipoteca.

Valutazione dei rischi in caso di ricorso al pilastro 3a per la proprietà d'abitazioni

Sia in caso di prelievo anticipato che di costituzione in pegno di averi del pilastro 3a per la proprietà d'abitazioni è fondamentale considerare i vantaggi e i rischi.

 

 

Prelievo anticipato di capitale del pilastro 3a

Prelievo anticipato di capitale del pilastro 3a

Costituzione in pegno di capitale del pilastro 3a

Costituzione in pegno di capitale del pilastro 3a

 

Vantaggi

Prelievo anticipato di capitale del pilastro 3a

+ maggiore capitale proprio

+ ipoteca più bassa

+ minore onere degli interessi ipotecari

Costituzione in pegno di capitale del pilastro 3a

+ possibile incremento del capitale di terzi

+ minore onere fiscale a causa di debiti ipotecari più elevati

+ nessuna riduzione dell'avere di vecchiaia

+ prosecuzione della rimunerazione del capitale nel 3° pilastro

 

Rischi

Prelievo anticipato di capitale del pilastro 3a

- tassazione del capitale prelevato

- minori deduzioni fiscali

- nessuna possibilità di rimborso

- capitale ridotto al momento del pensionamento

Costituzione in pegno di capitale del pilastro 3a

- maggiori oneri per interessi

- possibile solo se è garantita la sostenibilità in caso di aumento dei tassi d'interesse

- rischio di realizzazione del pegno

Unione del capitale del 2° e 3° pilastro per la proprietà d'abitazioni

Gli averi del pilastro 3a vengono utilizzati di frequente come fonte primaria al fine di fornire capitale proprio per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni, qualora altri mezzi, ad esempio capitali di risparmio o donazioni, non siano sufficienti o disponibili. Se il capitale del 3° pilastro non è sufficiente, in molti casi per la proprietà d'abitazioni vengono utilizzati fondi della cassa pensione.

Cosa c’è da sapere

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